(Convenzione-art. 17)
                            Articolo 17. 
                     Funzioni della Commissione 
 
  1. La Commissione puo' esaminare tutte le questioni riguardanti gli
scopi della presente Convenzione e l'applicazione delle  norme  della
stessa, facendo raccomandazioni a tal fine. 
  2.  Le  decisioni  della  Commissione  previste  all'articolo  2  e
all'articolo 3 saranno adottate con la maggioranza dei due terzi  dei
membri della Commissione.