Articolo 17. Funzioni della Commissione 1. La Commissione puo' esaminare tutte le questioni riguardanti gli scopi della presente Convenzione e l'applicazione delle norme della stessa, facendo raccomandazioni a tal fine. 2. Le decisioni della Commissione previste all'articolo 2 e all'articolo 3 saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.