(Convenzione-art. 20)
                            Articolo 20. 
           Misure contro l'abuso delle sostanze psicotrope 
 
  1. Le Parti adotteranno  tutte  le  misure  che  possano  prevenire
l'abuso delle sostanze psicotrope ed assicurare la diagnosi  precoce,
nonche' la cura, l'educazione, il dopo-cura, il  riadattamento  e  il
reinserimento sociale dei soggetti interessati; a  tale  scopo,  esse
coordineranno i propri sforzi. 
  2. Le Parti  favoriranno,  il  piu'  possibile,  la  formazione  di
personale per assicurare la cura, il dopo-cura, il  riadattamento  ed
il  reinserimento  sociale  dei  soggetti  che  abusano  di  sostanze
psicotrope. 
  3.  Le  Parti  aiuteranno  i  soggetti   che   ne   hanno   bisogno
nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza  dei
problemi posti dall'abuso  delle  sostanze  psicotrope  e  dalla  sua
prevenzione, ed esse  svilupperanno  anche  tale  conoscenza  fra  il
grosso pubblico, qualora sia il caso di temere che  l'abuso  di  tali
sostanze si diffonda molto rapidamente.