(Convenzione-art. 24)
                            Articolo 24. 
Spese sostenute dagli  organi  internazionali  per  l'amministrazione
                    delle norme della Convenzione 
 
  Le spese della Commissione e dell'Organo per  l'espletamento  delle
rispettive funzioni in virtu' della presente  Convenzione  saranno  a
carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  alle  condizioni  che
saranno determinate dall'Assemblea generale. Le Parti  che  non  sono
membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno a  tali
spese;  l'Assemblea  generale  fissera'  periodicamente,  dopo   aver
consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare  dei  contributi  che
essa riterra' equo.