Articolo 24. Spese sostenute dagli organi internazionali per l'amministrazione delle norme della Convenzione Le spese della Commissione e dell'Organo per l'espletamento delle rispettive funzioni in virtu' della presente Convenzione saranno a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni che saranno determinate dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno a tali spese; l'Assemblea generale fissera' periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterra' equo.