(Convenzione-art. 28)
                            Articolo 28. 
             Regioni ai fini della presente Convenzione 
 
  1. Qualunque Parte puo' notificare al Segretario generale  che,  ai
fini della presente Convenzione, il proprio territorio  e'  ripartito
in due o piu' regioni, oppure che due o piu' delle sue  regioni  sono
raggruppate in un'unica regione. 
  2. Due o piu' Parti possono notificare al Segretario generale  che,
in seguito all'istituzione di un'unione doganale fra  di  esse,  tali
Parti costituiscono una regione ai fini della presente Convenzione. 
  3. Qualunque notifica data in virtu' del  paragrafo  1  o  2  avra'
effetto dal 1 gennaio dell'anno che  seguira'  quello  in  cui  detta
notifica sara' stata data.