Articolo 28. Regioni ai fini della presente Convenzione 1. Qualunque Parte puo' notificare al Segretario generale che, ai fini della presente Convenzione, il proprio territorio e' ripartito in due o piu' regioni, oppure che due o piu' delle sue regioni sono raggruppate in un'unica regione. 2. Due o piu' Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito all'istituzione di un'unione doganale fra di esse, tali Parti costituiscono una regione ai fini della presente Convenzione. 3. Qualunque notifica data in virtu' del paragrafo 1 o 2 avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno che seguira' quello in cui detta notifica sara' stata data.