Articolo 31. Controversie 1. Qualora sorga fra due o piu' Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, dette Parti si consulteranno per comporre la controversia attraverso negoziato, inchiesta, mediazione conciliazione, arbitrato, ricorso a enti regionali, con mezzi giudiziari o altri mezzi pacifici di loro scelta. 2. Qualunque controversia di tale genere che non sara' stata composta con i mezzi previsti al paragrafo 1 sara' sottoposta, su richiesta di una delle Parti alla controversia, alla Corte internazionale di Giustizia.