(Convenzione-art. 31)
                            Articolo 31. 
                            Controversie 
 
  1. Qualora sorga fra due o piu'  Parti  una  controversia  relativa
all'interpretazione o all'applicazione  della  presente  Convenzione,
dette Parti si consulteranno per comporre la controversia  attraverso
negoziato, inchiesta, mediazione conciliazione, arbitrato, ricorso  a
enti regionali, con mezzi giudiziari o altri mezzi pacifici  di  loro
scelta. 
  2. Qualunque controversia  di  tale  genere  che  non  sara'  stata
composta con i mezzi previsti al paragrafo  1  sara'  sottoposta,  su
richiesta  di  una  delle  Parti  alla   controversia,   alla   Corte
internazionale di Giustizia.