(Convenzione-art. 32)
                            Articolo 32. 
                               Riserve 
 
  1. Non e'  autorizzata  alcuna  riserva  oltre  a  quelle  avanzate
conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
  2. Qualunque Stato puo', al momento della firma, della  ratifica  o
dell'adesione, avanzare delle  riserve  sulle  seguenti  norme  della
presente Convenzione: 
    a) articolo 19, paragrafi 1 e 2; 
    b) articolo 27; e 
    c) articolo 31. 
  3. Qualunque Stato che desideri diventare Parte  alla  Convenzione,
ma che vuole essere autorizzato ad avanzare riserve diverse da quelle
elencate ai paragrafi 2 e 4, puo' informare il Segretario generale di
tale intenzione. A meno che, allo scadere di  un  termine  di  dodici
mesi dalla data di comunicazione della riserva in questione da  parte
del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno firmato senza
riserva di ratifica o ratificato la Convenzione o hanno aderito  alla
stessa entro detto periodo, non  abbiano  sollevato  delle  obiezioni
contro la stessa, essa sara' considerata  come  autorizzata,  essendo
inteso, tuttavia, che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni
contro tale riserva non dovranno assumere, nei confronti dello  Stato
che l'ha formulata, l'obbligazione giuridica derivante dalla presente
Convenzione oggetto della riserva. 
  4. Qualunque Stato sul territorio del  quale  crescono  allo  stato
selvatico piante contenenti  sostanze  psicotrope  della  Tabella  I,
utilizzate tradizionalmente da certi gruppi ristretti ben determinati
in occasione di cerimonie magiche o religiose, puo', al momento della
firma,  della  ratifica  o  dell'adesione,  avanzare  delle   riserve
riguardanti tali piante  sul  disposto  dell'articolo  7,  salvo  sul
disposto relativo al commercio internazionale. 
  5. Lo Stato che avra' avanzato delle riserve  potra'  in  qualunque
momento e mediante notifica scritta al Segretario generale sciogliere
le sue riserve in tutto o in parte.