Articolo 32. Riserve 1. Non e' autorizzata alcuna riserva oltre a quelle avanzate conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Qualunque Stato puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, avanzare delle riserve sulle seguenti norme della presente Convenzione: a) articolo 19, paragrafi 1 e 2; b) articolo 27; e c) articolo 31. 3. Qualunque Stato che desideri diventare Parte alla Convenzione, ma che vuole essere autorizzato ad avanzare riserve diverse da quelle elencate ai paragrafi 2 e 4, puo' informare il Segretario generale di tale intenzione. A meno che, allo scadere di un termine di dodici mesi dalla data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno firmato senza riserva di ratifica o ratificato la Convenzione o hanno aderito alla stessa entro detto periodo, non abbiano sollevato delle obiezioni contro la stessa, essa sara' considerata come autorizzata, essendo inteso, tuttavia, che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni contro tale riserva non dovranno assumere, nei confronti dello Stato che l'ha formulata, l'obbligazione giuridica derivante dalla presente Convenzione oggetto della riserva. 4. Qualunque Stato sul territorio del quale crescono allo stato selvatico piante contenenti sostanze psicotrope della Tabella I, utilizzate tradizionalmente da certi gruppi ristretti ben determinati in occasione di cerimonie magiche o religiose, puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, avanzare delle riserve riguardanti tali piante sul disposto dell'articolo 7, salvo sul disposto relativo al commercio internazionale. 5. Lo Stato che avra' avanzato delle riserve potra' in qualunque momento e mediante notifica scritta al Segretario generale sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.