(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9. 
                           Ricette mediche 
 
  1. Le Parti esigeranno che le sostanze delle Tabelle II, III  e  IV
siano fornite  o  distribuite,  per  essere  utilizzate  da  privati,
soltanto dietro presentazione di ricetta medica, salvo  nei  casi  in
cui dei privati possano legalmente ottenere, utilizzare,  distribuire
o   somministrare   tali   sostanze    nell'esercizio,    debitamente
autorizzato, di funzioni terapeutiche o scientifiche. 
  2. Le Parti adotteranno le misure necessarie affinche'  le  ricette
prescriventi sostanze contenute nelle Tabelle  II,  III  e  IV  siano
fatte conformemente alla pratica  medica  e  sottoposte,  per  quanto
attiene in particolare al numero dei possibili rinnovi e alla  durata
della loro validita', ad una normativa che assicuri la  tutela  della
sanita' e dell'interesse pubblico. 
  3. Fermo restando il disposto del  paragrafo  1,  una  Parte  puo',
qualora, a suo giudizio, la situazione locale  lo  richieda  ed  alle
condizioni che essa potra' indicare, ivi comprese quelle  in  materia
di registrazione, autorizzare i farmacisti licenziatari  o  qualunque
altro   dettagliante   licenziatario,   designati   dalle   autorita'
responsabili  della  sanita'  del  suo  paese  o  di  una  parte   di
quest'ultimo, a fornire, a loro  discrezione  e  senza  ricetta,  per
essere utilizzate da privati in casi eccezionali  e  a  fini  medici,
piccole quantita' di sostanze delle Tabelle III e IV, nei limiti  che
saranno definiti dalle Parti.