Articolo 9. Ricette mediche 1. Le Parti esigeranno che le sostanze delle Tabelle II, III e IV siano fornite o distribuite, per essere utilizzate da privati, soltanto dietro presentazione di ricetta medica, salvo nei casi in cui dei privati possano legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare tali sostanze nell'esercizio, debitamente autorizzato, di funzioni terapeutiche o scientifiche. 2. Le Parti adotteranno le misure necessarie affinche' le ricette prescriventi sostanze contenute nelle Tabelle II, III e IV siano fatte conformemente alla pratica medica e sottoposte, per quanto attiene in particolare al numero dei possibili rinnovi e alla durata della loro validita', ad una normativa che assicuri la tutela della sanita' e dell'interesse pubblico. 3. Fermo restando il disposto del paragrafo 1, una Parte puo', qualora, a suo giudizio, la situazione locale lo richieda ed alle condizioni che essa potra' indicare, ivi comprese quelle in materia di registrazione, autorizzare i farmacisti licenziatari o qualunque altro dettagliante licenziatario, designati dalle autorita' responsabili della sanita' del suo paese o di una parte di quest'ultimo, a fornire, a loro discrezione e senza ricetta, per essere utilizzate da privati in casi eccezionali e a fini medici, piccole quantita' di sostanze delle Tabelle III e IV, nei limiti che saranno definiti dalle Parti.