IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto l'accordo relativo al triennio 1979-81, intervenuto tra il Governo ed i rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali per il personale contemplato negli articoli 40 e 41 del titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310; Attesa la necessita' di integrare la disciplina prevista per il personale di cui al titolo I della citata legge 11 luglio 1980, n. 312; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; Decreta: Art. 1. Trattamento economico Ferma restando l'attribuzione della qualifica di segretario capo al maturare di quattro anni e sei mesi nella qualifica di segretario comunale e la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, con effetto dal 1 febbraio 1981 ai segretari comunali e segretari capi di cui all'art. 40 della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete il trattamento economico iniziale annuo lordo di lire sei milioni. Dopo i primi due anni lo stipendio annuo lordo e' stabilito in L. 6.300.000. La progressione economica si sviluppa con le modalita' previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310. Le sette classi dell'8 per cento successive alla prima si calcolano sullo stipendio di L. 6.300.000 di cui al precedente secondo comma.