Art. 105. 
                        (Lavoro sostitutivo) 
 
  Il lavoro sostitutivo consiste nella  prestazione  di  un'attivita'
non retribuita, a favore della collettivita', da svolgere  presso  lo
Stato,  le  regioni,  le  province,  i   comuni,   o   presso   enti,
organizzazioni o corpi di assistenza, di  istruzione,  di  protezione
civile e  di  tutela  dell'ambiente  naturale  o  di  incremento  del
patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra,  di  speciali
convenzioni da parte del Ministero di grazia e  giustizia,  che  puo'
delegare il magistrato di sorveglianza. 
  Tale attivita' si svolge nell'ambito  della  provincia  in  cui  il
condannato  ha  la  residenza,  per  una  giornata   lavorativa   per
settimana, salvo che il condannato chieda di essere  ammesso  ad  una
maggiore frequenza settimanale.