Art. 112.
                        (Perdono giudiziale)

  L'articolo  19  del  regio  decreto-legge  20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  19.  -  (Perdono  giudiziale). - Se per il reato commesso da
minore  degli  anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che
si  possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non
superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire
tre  milioni,  anche  se  congiunta  a  detta pena, puo' applicare il
perdono  giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia
nel giudizio".