Art. 118.
(Modifiche dell'articolo 19  del  codice  penale,  in materia di pene
                        accessorie - Specie)

  I   primi  due  commi  dell'articolo  19  del  codice  penale  sono
sostituiti dai seguenti:
  "Le pene accessorie per i delitti sono:
    1) l'interdizione dai pubblici uffici;
    2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
    3) l'interdizione legale;
    4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese;
    5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
    6)  la  decadenza  o la sospensione dall'esercizio della potesta'
dei genitori.
  Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
    1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
    2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese".