Art. 120.
(Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle  persone  giuridiche e delle imprese e di incapacita'
           di contrattare con la pubblica amministrazione)

  Dopo  l'articolo  32  del  codice  penale  sono inseriti i seguenti
articoli:
  "Art.  32-bis.  -  (Interdizione  temporanea dagli uffici direttivi
delle  persone  giuridiche  e  delle imprese). - L'interdizione dagli
uffici  direttivi  delle  persone giuridiche e delle imprese priva il
condannato  della  capacita'  di  esercitare, durante l'interdizione,
l'ufficio   di   amministratore,  sindaco,  liquidatore  e  direttore
generale,  nonche'  ogni  altro  ufficio con potere di rappresentanza
della persona giuridica o dell'imprenditore.
  Essa  consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei
mesi  per  delitti  commessi  con  abuso  dei poteri o violazione dei
doveri inerenti all'ufficio".
  "Art.  32-ter.  -  (Incapacita'  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione).  -  L'incapacita'  di  contrattare  con la pubblica
amministrazione  importa  il  divieto  di concludere contratti con la
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio.
  Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre
anni".
  "Art.  32-quater.  -  (Casi  nei  quali  alla  condanna consegue la
incapacita'  di  contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni
condanna  per  i  delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320,
321,  353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso,
commessi  a  causa  o  in  occasione  dell'esercizio  di un'attivita'
imprenditoriale, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione".