Art. 124.
            (Applicazione provvisoria di pene accessorie)

  L'articolo 140 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  140.  -  (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il
giudice,  durante  la  istruzione,  nei  procedimenti per reati per i
quali,   in   caso  di  condanna,  puo'  essere  applicata  una  pena
accessoria,  puo'  disporne  in via provvisoria l'applicazione quando
sussistano  specificate,  inderogabili  esigenze  istruttorie  o  sia
necessario   impedire  che  il  reato  venga  portato  a  conseguenze
ulteriori.
  L'interdizione   dai   pubblici   uffici   puo'   essere  applicata
provvisoriamente  solo  nei procedimenti per reati commessi con abuso
dei  poteri  o  con  violazione  dei  doveri  inerenti a una pubblica
funzione  o  ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati
nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
  La  sospensione  provvisoria  non  si  applica agli uffici elettivi
ricoperti per diretta investitura popolare.
  La pena accessoria provvisoriamente applicata non puo' avere durata
superiore  alla meta' della durata massima prevista dalla legge ed e'
computata   nella  durata  della  pena  accessoria  conseguente  alla
condanna".