Art. 133.
           (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza)

  L'articolo  485  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il
giudice,  quando  abbia  disposto  una misura di sicurezza, puo', nei
casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la
sentenza la provvisoria esecuzione.
  La   sentenza   e'  impugnabile  anche  per  il  capo  che  dispone
l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione
non ne sospende l'esecuzione".