Art. 139.
(Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari,
circolari e su titoli  speciali  dell'istituto  di  emissione,  e dei
                   Banchi di Napoli e di Sicilia)

  Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo
il primo comma e' inserito il seguente:
  "Nei  casi  piu' gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei
numeri   1  e  2  del  comma  precedente  importa,  indipendentemente
dall'applicazione    dell'articolo   69   del   codice   penale,   la
pubblicazione  della  sentenza  di  condanna e il divieto di emettere
assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".