Art. 23. 
                      (Giudizio di opposizione) 
 
  Il pretore, se il ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal
primo comma dell'articolo  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita'  con
ordinanza ricorribile per cassazione. 
  Se  il  ricorso  e'  tempestivamente  proposto,  il  pretore  fissa
l'udienza di comparizione con decreto, steso  in  calce  al  ricorso,
ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento  impugnato  di
depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza  fissata,
copia del rapporto con gli atti  relativi  all'accertamento,  nonche'
alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il
decreto sono notificati, a cura della cancelleria,  all'opponente  o,
nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita'  che
ha emesso l'ordinanza. 
  Tra il giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di  comparizione
devono intercorrere i  termini  di  cui  al  secondo  e  terzo  comma
dell'articolo 313 del codice di procedura civile. 
  L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza  possono  stare
in giudizio personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo'
avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. 
  Se alla prima udienza l'opponente  o  il  suo  procuratore  non  si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con
ordinanza ricorribile  per  cassazione,  convalida  il  provvedimento
opposto, ponendo a carico dell'opponente anche  le  spese  successive
all'opposizione. 
  Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi
di prova che ritiene  necessari  e  puo'  disporre  la  citazione  di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli. 
  Appena  terminata  l'istruttoria  il  pretore  invita  le  parti  a
precisare le conclusioni ed a procedere  nella  stessa  udienza  alla
discussione  della  causa,  pronunciando  subito  dopo  la   sentenza
mediante lettura del  dispositivo.  Tuttavia,  dopo  la  precisazione
delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle  parti  un
termine non  superiore  a  dieci  giorni  per  il  deposito  di  note
difensive e rinvia la  causa  all'udienza  immediatamente  successiva
alla scadenza del termine per la discussione  e  la  pronuncia  della
sentenza. 
  Il  pretore  puo'  anche  redigere   e   leggere,   unitamente   al
dispositivo, la  motivazione  della  sentenza,  che  e'  subito  dopo
depositata in cancelleria. 
  A tutte le notificazioni e  comunicazioni  occorrenti  si  provvede
d'ufficio. 
  Gli atti del processo e la decisione sono esenti da  ogni  tassa  e
imposta. 
  Con la sentenza il pretore puo' rigettare l'opposizione, ponendo  a
carico  dell'opponente  le  spese  del  procedimento  o  accoglierla,
annullando in tutto o in  parte  l'ordinanza  o  modificandola  anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. 
  Il  pretore  accoglie  l'opposizione  quando  non  vi  sono   prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente. 
  La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione.