Art. 24. 
                (Connessione obiettiva con un reato) 
 
  Qualora l'esistenza di un reato dipenda  dall'accertamento  di  una
violazione  non  costituente  reato,  e  per  questa  non  sia  stato
effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il  giudice   penale
competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere  sulla
predetta violazione e ad applicare con la  sentenza  di  condanna  la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. 
  Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto  di
cui all'articolo 17 e' trasmesso, anche senza che  si  sia  proceduto
alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14,  alla
autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia
la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per  i  quali  essa  non  e'
avvenuta. Dalla notifica decorre  il  termine  per  il  pagamento  in
misura ridotta. 
  Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il  pagamento
in misura ridotta puo'  essere  effettuato  prima  dell'apertura  del
dibattimento. 
  La persona obbligata in solido con l'autore della  violazione  deve
essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del
pubblico ministero. Il pretore ne dispone di  ufficio  la  citazione.
Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie rconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del
difensore d'ufficio. 
  Il pretore, quando provvede  con  decreto  penale,  con  lo  stesso
decreto  applica,  nei  confronti  dei  responsabili,   la   sanzione
stabilita dalla legge per la violazione. 
  La competenza del giudice penale  in  ordine  alla  violazione  non
costituente reato cessa se  il  procedimento  penale  si  chiude  per
estinzione  del  reato  o  per   difetto   di   una   condizione   di
procedibilita'.