Art. 39. 
                      (Violazioni finanziarie) 
 
  Non   costituiscono   reato   e   sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  di  denaro  le  violazioni
previste da leggi in materia finanziaria punite con la sola ammenda. 
  Se le leggi in materia finanziaria  prevedono,  oltre  all'ammenda,
una pena pecuniaria, l'ammontare di  quest'ultima  si  aggiunge  alla
somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene  unificata  a
tutti gli effetti. 
  Alle  violazioni  previste  nel  primo  comma   si   applicano   le
disposizioni  della  legge  7  gennaio  1929,  n.  4,  e   successive
modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali. 
  In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7  gennaio
1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di  dogane  e  di
imposte di fabbricazione e' consentito al trasgressore di  estinguere
l'obbligazione mediante  il  pagamento,  entro  trenta  giorni  dalla
contestazione,  presso  l'ufficio   incaricato   della   contabilita'
relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di  una  somma
pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria,  o,  se  piu'
favorevole, al limite minimo della sanzione medesima. 
  In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel  termine
prescritto,  l'ufficio  finanziario  incaricato  della   contabilita'
relativa alla violazione procede alla riscossione della somma  dovuta
mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme  del  testo
unico sulla  riscossione  delle  entrate  patrimoniali  dello  Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
  Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite
con la pena pecuniaria, si  applicano,  altresi',  gli  articoli  27,
penultimo comma, 29 e 38, primo comma.