Art. 44.
 (Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere)

  L'articolo 683 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art. 683. - (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni
segrete  di  una  delle  Camere).  -  Chiunque, senza autorizzazione,
pubblica  col  mezzo  della stampa, o con un altro dei mezzi indicati
nell'articolo   662,   anche   per   riassunto,  il  contenuto  delle
discussioni  o  delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera
dei  deputati  e'  punito,  qualora  il fatto non costituisca un piu'
grave  reato,  con  l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da
lire centomila a cinquecentomila".