Art. 49.
(Modifica  dell'articolo  3  delle  disposizioni  relative al mercato
      mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

  L'ultimo  comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95,  convertito  con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato  per  effetto  della  legge  24  dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
  "Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di
societa' o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano
alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio
delle  sue  funzioni  sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni".