Art. 51.
(Modifica  dell'articolo  17  delle  disposizioni relative al mercato
      mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

  L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95,  convertito  con  modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216,
modificato  per  effetto  della  legge  24  dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
  "I   soggetti   indicati  nel  primo  comma  che  non  eseguano  le
dichiarazioni  e  comunicazioni  prescritte dal presente articolo nei
termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un
ritardo  non  superiore  a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da
lire  1  milione  a  lire  20  milioni;  ove eseguano dichiarazioni e
comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".