Art. 52.
(Modifica  dell'articolo  18  delle  disposizioni relative al mercato
      mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

  L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95,  convertito  con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato  per  effetto  della  legge  24  dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
  "L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza
delle  prescrizioni  da  essa  stabilite sono punite con l'ammenda da
lire 4 milioni a lire 40 milioni".