Art. 53. 
               (Sostituzione di pene detentive brevi) 
 
  Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di
dover determinare la durata della pena detentiva entro il  limite  di
sei mesi puo' sostituire tale  pena  con  la  semidetenzione;  quando
ritiene di doverla determinare entro  il  limite  di  tre  mesi  puo'
sostituirla anche con la  liberta'  controllata;  quando  ritiene  di
doverla determinare entro il  limite  di  un  mese  puo'  sostituirla
altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente. 
  La sostituzione della pena detentiva ha  luogo  secondo  i  criteri
indicati dall'articolo 57 della presente legge  e  dall'articolo  135
del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena
pecuniaria si applicano altresi' gli articoli 133-bis, secondo comma,
e 133-ter del codice penale. 
  Le norme del codice di procedura penale relative  al  giudizio  per
decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per  i
reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa  o
l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel  decreto  devono
essere indicati i motivi che determinano la sostituzione. 
  Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice  penale,  quando  per
ciascun reato e' consentita la sostituzione della pena detentiva,  si
tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la  pena
che  dovrebbe  infliggersi  per  il  reato  piu'  grave.  Quando   la
sostituzione della pena detentiva e' ammissibile soltanto per  alcuni
reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo
fine della sostituzione, la parte di pena per i  reati  per  i  quali
opera la sostituzione.