Art. 69. 
           (Sospensione disposta a favore del condannato) 
 
  Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio
o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli  effetti
di  cui  all'articolo  52  della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,
sospensioni della semidetenzione e della liberta' controllata per  la
durata strettamente necessaria e  comunque  per  non  piu'  di  sette
giorni per ciascun mese di pena. 
  Nel  periodo  della  sospensione  puo'  essere  imposto   l'obbligo
previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di  procedura
penale. Se il condannato viola le  prescrizioni  o  non  si  presenta
all'ufficio di polizia indicato nell'articolo  65  nelle  dodici  ore
successive  alla  scadenza  del  periodo  di  sospensione,  la   pena
sostitutiva si converte in quella sostituita, a  norma  dell'articolo
66. 
  Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del  primo  comma  dell'articolo
147 del codice penale, quando  l'esecuzione  della  semidetenzione  o
della liberta' controllata e'  gia'  iniziata,  la  sospensione  puo'
essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato  le
modalita' di esecuzione della pena. 
  Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del
codice di procedura penale.