Art. 74.
               (Iscrizione nel casellario giudiziale)

  Dopo  l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito
il seguente:
  "Art.  58-bis.  -  (Iscrizione  nel  casellario  giudiziale). - Nel
casellario  giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di
sorveglianza  relativi  alla  irrogazione  e alla revoca delle misure
alternative alla pena detentiva".