Art. 94.
                            (Usurpazione)

  L'articolo 631 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  631. - (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto
o  in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini
e'  punito,  a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".