Art. 95.
    (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)

  L'articolo 632 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  632.  - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei
luoghi).  -  Chiunque,  per  procurare  a  se' o ad altri un ingiusto
profitto,  devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato
dei  luoghi,  e'  punito,  a  querela  della  persona  offesa, con la
reclusione   fino   a   tre   anni   e  con  la  multa  fino  a  lire
quattrocentomila".