Art. 96.
(Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di
introduzione o abbandono di animali   nel   fondo  altrui  e  pascolo
                              abusivo)

  Nell'articolo 636 del codice penale e' aggiunto in fine il seguente
comma:
  "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".