IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Viste le direttive n. 79/112 del 18 dicembre 1978 e n. 77/94 del 21
dicembre   1976,  emanate  dal  Consiglio  delle  Comunita'  europee,
concernenti   l'etichettatura   e   la   presentazione  dei  prodotti
alimentari  destinati  al  consumatore  finale,  nonche'  la relativa
pubblicita',  ed i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare;
  Considerato  che  in  data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1
della  legge  9  febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del
presente  provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  del  tesoro,  della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di grazia e giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'etichettatura  dei  prodotti  alimentari destinati al consumatore
finale  nonche'  la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono
disciplinate dal presente decreto.
  Esso  si  applica  anche  ai  prodotti  alimentari  destinati  agli
ospedali, ai ristoranti, alle mense e ad altre collettivita' simili.
  Agli effetti del presente decreto si intende:
    a)  per  etichettatura,  l'insieme  delle  indicazioni, marchi di
fabbrica  e  di  commercio,  immagini o simboli che si riferiscono al
prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su
una  etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli,
anelli  o  fascette  legati al prodotto medesimo, o, in conformita' a
quanto   stabilito   nel   successivo   art.  12,  sui  documenti  di
accompagnamento del prodotto alimentare;
    b)   per  prodotto  alimentare  in  imballaggio  preconfezionato,
l'unita'  di  vendita  destinata  ad  essere  presentata come tale al
consumatore   finale,   costituita   da   un  prodotto  alimentare  e
dall'imballaggio  in  cui e' stato confezionato prima di essere messo
in  vendita,  avvolta  interamente o in parte da tale imballaggio, ma
comunque  in  modo che il contenuto non possa essere modificato senza
che la confezione sia aperta o alterata.