Art. 10.

  Il  termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare e' la
data  fino alla quale lo stesso conserva le sue proprieta' specifiche
in adeguate condizioni di conservazione.
  Il  termine  di cui al precedente comma deve essere indicato con la
menzione:  "da  consumarsi  preferibilmente  entro...", ovvero con la
menzione:  "da  consumarsi  entro..." nel caso di prodotti alimentari
altamente deperibili dal punto di vista microbiologico.
  La  menzione  di  cui al comma precedente deve essere seguita dalla
data  stessa  oppure  dalla indicazione del punto della confezione in
cui essa figura.
  Qualora  sia  necessario  adottare,  in  funzione  della natura del
prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del
prodotto  stesso  sino  al  termine di cui al primo comma, ovvero nei
casi  in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme
specifiche,  le  indicazioni  di cui al secondo comma sono completate
dall'enunciazione  delle condizioni di conservazione, con particolare
riferimento  alla  temperatura  in funzione delle quali il periodo di
validita' e' stato determinato.
  La  data  si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del
giorno, del mese, dell'anno.
  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  precedente comma la data puo'
essere espressa:
    a)  con  l'indicazione  del  giorno  e  del  mese  per i prodotti
alimentari conservabili per meno di tre mesi;
    b)  con  l'indicazione  del  mese  e  dell'anno  per  i  prodotti
alimentari  conservabili  per  piu'  di  tre  mesi,  ma non per oltre
diciotto mesi;
    c)  con  la  sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari
conservabili per piu' di diciotto mesi.
  L'indicazione del termine minimo di conservazione non e' richiesta:
    a) per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non
sono  stati  sbucciati  o tagliati e che non hanno subito trattamenti
analoghi;
    b) per tutti i vini ivi compresi i vini liquorosi, vini spumanti,
vini aromatizzati;
    c)  per le bevande con un contenuto alcoolico pari o superiore al
10% in volume;
    d)  per  i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per
la  loro  natura,  sono  normalmente  consumati  entro  24  ore dalla
fabbricazione;
    e) per gli aceti;
    f) per il sale da cucina;
    g) per gli zuccheri solidi;
    h) per i prodotti di confetteria;
    i) per i gelati monodose.
  Fino al 31 dicembre 1985 i prodotti alimentari la cui conservazione
non  e'  inferiore a 12 mesi possono non riportare la indicazione del
termine minimo di conservazione.