Art. 11. L'indicazione del luogo di origine o di provenienza e' obbligatoria nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto ovvero nel caso sia espressamente prevista da norme specifiche. L'indicazione delle istruzioni per l'uso e' obbligatoria, quando l'omissione non consentirebbe all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto stesso.