Art. 11.

  L'indicazione del luogo di origine o di provenienza e' obbligatoria
nel  caso  in  cui  l'omissione  possa indurre in errore l'acquirente
circa  l'origine  o  la  provenienza del prodotto ovvero nel caso sia
espressamente prevista da norme specifiche.
  L'indicazione  delle  istruzioni  per l'uso e' obbligatoria, quando
l'omissione   non   consentirebbe   all'acquirente  di  fare  un  uso
appropriato del prodotto stesso.