Art. 13.

  I  prodotti  alimentari  non preconfezionati o generalmente venduti
previo  frazionamento  devono  essere  muniti  di  apposito  cartello
preferibilmente  applicato  ai  recipienti  che  li contengono ovvero
applicato nei comparti in cui sono esposti.
  Sul  cartello devono essere riportate le indicazioni previste dalle
lettere  a)  e  b) del precedente art. 3, nonche' qualora trattasi di
prodotti  alimentari  deperibili, anche le indicazioni previste dalla
lettera e) dello stesso articolo.
  Nel  caso  di  paste  fresche e di paste fresche con ripieno di cui
alla  legge  4  luglio 1967, n. 580, oltre alle indicazioni di cui al
comma  precedente,  deve  essere  aggiunta  l'indicazione di cui alla
lettera d) dell'art. 3.
  Il cartello non deve essere applicato sul recipiente qualora questo
riporti  le  indicazioni  previste  dal secondo e dal terzo comma del
precedente articolo.
  Nel  caso  di  prodotti  omogenei  della  pasticceria,  gelateria e
gastronomia,  la  cui  denominazione legale, merceologica o di uso ne
definisce  la  natura  e le caratteristiche generali di composizione,
l'indicazione  prevista  dalla  lettera b) del precedente art. 3 puo'
essere riportata su un unico cartello tenuto bene in vista.
  Per  i  prodotti  alimentari  posti  in  contenitori o in involucri
protettivi  ai fini della vendita per self-service, le indicazioni di
cui  al  secondo  e al terzo comma possono figurare sul solo cartello
applicato al comparto.
  I  prodotti  di  cui  al  precedente  comma  devono  riportare  sul
contenitore  o  sull'involucro,  agli  effetti  del presente decreto,
almeno le seguenti indicazioni:
    a)  il numero del comparto cui corrisponde il prodotto quando non
sia riportata la denominazione merceologica;
    b) il peso netto del prodotto.
  Le  indicazioni di cui alla lettera a) del precedente comma possono
essere  omesse nel caso di tagli di carne fresca, formaggi o prodotti
ortofrutticoli  visibili all'esterno, sempre che sul cartello apposto
al  comparto,  nel  quale  i  prodotti sono sistemati per la vendita,
venga indicata la denominazione merceologica.