Art. 13. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento devono essere muniti di apposito cartello preferibilmente applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti. Sul cartello devono essere riportate le indicazioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 3, nonche' qualora trattasi di prodotti alimentari deperibili, anche le indicazioni previste dalla lettera e) dello stesso articolo. Nel caso di paste fresche e di paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere aggiunta l'indicazione di cui alla lettera d) dell'art. 3. Il cartello non deve essere applicato sul recipiente qualora questo riporti le indicazioni previste dal secondo e dal terzo comma del precedente articolo. Nel caso di prodotti omogenei della pasticceria, gelateria e gastronomia, la cui denominazione legale, merceologica o di uso ne definisce la natura e le caratteristiche generali di composizione, l'indicazione prevista dalla lettera b) del precedente art. 3 puo' essere riportata su un unico cartello tenuto bene in vista. Per i prodotti alimentari posti in contenitori o in involucri protettivi ai fini della vendita per self-service, le indicazioni di cui al secondo e al terzo comma possono figurare sul solo cartello applicato al comparto. I prodotti di cui al precedente comma devono riportare sul contenitore o sull'involucro, agli effetti del presente decreto, almeno le seguenti indicazioni: a) il numero del comparto cui corrisponde il prodotto quando non sia riportata la denominazione merceologica; b) il peso netto del prodotto. Le indicazioni di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere omesse nel caso di tagli di carne fresca, formaggi o prodotti ortofrutticoli visibili all'esterno, sempre che sul cartello apposto al comparto, nel quale i prodotti sono sistemati per la vendita, venga indicata la denominazione merceologica.