Art. 14. I prodotti alimentari preconfezionati, posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici, debbono riportare le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto. Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate, poste in involucri protettivi, ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, nonche' quelle relative all'impresa responsabile della gestione dell'impianto. Le indicazioni di cui ai commi precedenti debbono essere in lingua italiana e chiaramente visibili e leggibili.