Art. 14.

  I  prodotti alimentari preconfezionati, posti in vendita attraverso
i  distributori  automatici  o  semiautomatici,  debbono riportare le
indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto.
  Nel    caso   di   distribuzione   di   sostanze   alimentari   non
preconfezionate,  poste  in involucri protettivi, ovvero di bevande a
preparazione  estemporanea  o ad erogazione istantanea, devono essere
riportate  sui  distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di
cui  alle  lettere  a)  e  b)  dell'art.  3,  nonche' quelle relative
all'impresa responsabile della gestione dell'impianto.
  Le  indicazioni di cui ai commi precedenti debbono essere in lingua
italiana e chiaramente visibili e leggibili.