Art. 15. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare disciplinati dalla legge 29 marzo 1951, n. 327. Tali prodotti, tuttavia, oltre alle indicazioni previste dall'art. 3 del presente decreto, devono continuare a riportare le indicazioni di cui ai punti 3), 4), 6) e 7) dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, nonche' l'indicazione in kilocalorie (kcal) ed in kilo Joules (kJ) del valore energetico per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto. Tale indicazione puo' essere sostituita dalla dizione: "valore energetico inferiore a 50 kJ(12 kcal) per 100 g" ovvero dalla dizione "valore energetico inferiore a 50 kJ(12 kcal) per 100 ml", quando il prodotto contenga dei valori energetici inferiori a 50 kJ (12 kcal). Quando trattasi di prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico e della validita' dietetica, il termine minimo di conservazione deve essere sempre indicato con la menzione: "da consumarsi entro...". Sono invece esentati dall'obbligo dell'indicazione della data i sali dietetici, gli zuccheri dietetici, gli alcoli dolcificanti dietetici e loro miscele, le preparazioni dietetiche di confetteria ed i prodotti in genere aventi caratteristiche assimilabili a quelle previste dall'art. 10, penultimo comma.