Art. 15.

  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto si applicano anche ai
prodotti  destinati  ad  una  alimentazione  particolare disciplinati
dalla legge 29 marzo 1951, n. 327.
  Tali  prodotti, tuttavia, oltre alle indicazioni previste dall'art.
3  del presente decreto, devono continuare a riportare le indicazioni
di  cui  ai  punti  3),  4),  6)  e  7)  dell'art.  9 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  30  maggio  1953,  n.  578,  nonche'
l'indicazione in kilocalorie (kcal) ed in kilo Joules (kJ) del valore
energetico per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto.
  Tale indicazione puo' essere sostituita dalla dizione:
  "valore  energetico  inferiore  a  50 kJ(12 kcal) per 100 g" ovvero
dalla  dizione  "valore energetico inferiore a 50 kJ(12 kcal) per 100
ml", quando il prodotto contenga dei valori energetici inferiori a 50
kJ (12 kcal).
  Quando   trattasi   di  prodotti  deperibili  dal  punto  di  vista
microbiologico  e  della  validita'  dietetica,  il termine minimo di
conservazione  deve  essere  sempre  indicato  con  la  menzione: "da
consumarsi entro...".
  Sono  invece  esentati  dall'obbligo  dell'indicazione della data i
sali  dietetici,  gli  zuccheri  dietetici,  gli  alcoli dolcificanti
dietetici  e  loro miscele, le preparazioni dietetiche di confetteria
ed  i prodotti in genere aventi caratteristiche assimilabili a quelle
previste dall'art. 10, penultimo comma.