Art. 16.

  Salvo  che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga
per  vendere  o  venda  prodotti  alimentari  non conformi alle norme
stabilite   dal   presente   decreto   e'   punito  con  la  sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a L. 5.000.000.
  Ai  contravventori  alle disposizioni di etichettatura dei prodotti
disciplinati   dalla  legge  29  marzo  1951,  n.  327,  continua  ad
applicarsi  la sanzione penale prevista dal secondo comma dell'art. 5
della stessa legge.