Art. 16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme stabilite dal presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 5.000.000. Ai contravventori alle disposizioni di etichettatura dei prodotti disciplinati dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, continua ad applicarsi la sanzione penale prevista dal secondo comma dell'art. 5 della stessa legge.