Art. 18. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di etichettatura diverse da quelle previste dal presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di etichettatura relative ai seguenti prodotti: a) uova; b) volatili, conigli allevati e selvaggina; c) cacao e cioccolato; d) estratti di caffe' e cicoria; e) vini; f) gli zuccheri di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 139; g) miele; h) succhi di frutta e prodotti simili; i) confetture, marmellate e gelatine di frutta e crema di marroni; l) latte conservato parzialmente o totalmente disidratato; m) acque minerali; n) prosciutto di Parma; o) prosciutto di San Daniele. E' fatto salvo altresi' quanto previsto all'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione delle sostanze alimentari e bevande. Restano altresi' salve le disposizioni in materia di etichettatura degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume.