Art. 18.

  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni in materia di etichettatura
diverse  da  quelle previste dal presente decreto, ad eccezione delle
disposizioni di etichettatura relative ai seguenti prodotti:
    a) uova;
    b) volatili, conigli allevati e selvaggina;
    c) cacao e cioccolato;
    d) estratti di caffe' e cicoria;
    e) vini;
    f) gli zuccheri di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 139;
    g) miele;
    h) succhi di frutta e prodotti simili;
    i)  confetture,  marmellate  e  gelatine  di  frutta  e  crema di
marroni;
    l) latte conservato parzialmente o totalmente disidratato;
    m) acque minerali;
    n) prosciutto di Parma;
    o) prosciutto di San Daniele.
  E'  fatto  salvo altresi' quanto previsto all'art. 7 della legge 30
aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione delle
sostanze alimentari e bevande.
  Restano  altresi' salve le disposizioni in materia di etichettatura
degli  ingredienti  delle  bevande con contenuto alcolico superiore a
1,2% in volume.