Art. 19. E' consentita per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'etichettatura dei prodotti alimentari in conformita' alla legge 30 aprile 1962, n. 283, o al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, o alle norme concernenti i singoli prodotti alimentari. I prodotti etichettati ai sensi del primo comma possono essere posti in vendita sino al 31 dicembre 1983, ovvero sino al 31 dicembre 1985 per i prodotti a lunga conservazione.