Art. 19.

  E'  consentita  per  un  anno  dalla  data di entrata in vigore del
presente   decreto   l'etichettatura   dei   prodotti  alimentari  in
conformita'  alla  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  o  al relativo
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo  1980,  n.  327,  o  alle  norme concernenti i singoli prodotti
alimentari.
  I  prodotti  etichettati  ai  sensi  del primo comma possono essere
posti in vendita sino al 31 dicembre 1983, ovvero sino al 31 dicembre
1985 per i prodotti a lunga conservazione.