Art. 2.

  L'etichettatura  non  deve  indurre  in  errore  l'acquirente sulle
caratteristiche  del prodotto alimentare e precisamente sulla natura,
sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita',
sulla  durabilita',  sull'origine  o  la  provenienza,  sul  modo  di
fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso.
  L'etichettatura non deve altresi' attribuire al prodotto alimentare
proprieta'  atte a prevenire, curare o guarire malattie ne' accennare
a  tali  proprieta',  salvo  quanto  possa  essere  previsto da norme
specifiche,  ovvero attribuire effetti o proprieta' che non possiede,
o  caratteristiche  particolari  quando  tutti  i prodotti alimentari
analoghi possiedano le stesse caratteristiche.
  I  divieti  e  le limitazioni di cui ai precedenti commi riguardano
anche  le  modalita'  di  realizzazione dell'etichettatura nonche' la
presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicita'.
  Per presentazione dei prodotti alimentari deve intendersi:
    a)  la  forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla
loro confezione;
    b) il materiale utilizzato per il confezionamento;
    c) il modo in cui sono disposti;
    d) l'ambiente nel quale sono esposti.