Art. 2. L'etichettatura non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla durabilita', sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso. L'etichettatura non deve altresi' attribuire al prodotto alimentare proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie ne' accennare a tali proprieta', salvo quanto possa essere previsto da norme specifiche, ovvero attribuire effetti o proprieta' che non possiede, o caratteristiche particolari quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche. I divieti e le limitazioni di cui ai precedenti commi riguardano anche le modalita' di realizzazione dell'etichettatura nonche' la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicita'. Per presentazione dei prodotti alimentari deve intendersi: a) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione; b) il materiale utilizzato per il confezionamento; c) il modo in cui sono disposti; d) l'ambiente nel quale sono esposti.