Art. 3.

  Salvo  quanto  disposto dagli articoli successivi, la etichettatura
dei prodotti alimentari comporta le seguenti indicazioni:
    a) la denominazione di vendita;
    b) l'elenco degli ingredienti;
    c) il quantitativo netto;
    d) il termine minimo di conservazione;
    e)  le  modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia
necessaria  l'adozione  di particolari accorgimenti in funzione della
natura del prodotto;
    f) le istruzioni per l'uso;
    g) il luogo di origine o di provenienza;
    h) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede
del  fabbricante  o  del  confezionatore  o di un venditore stabilito
nella Comunita' economica europea;
    i)   la   sede   dello   stabilimento   di   fabbricazione  o  di
confezionamento  per  i  prodotti fabbricati o confezionati in Italia
per la vendita nel territorio nazionale.
  E'  vietato  il commercio dei prodotti alimentari che non riportino
in lingua italiana le indicazioni di cui al precedente comma.
  Qualora  le  indicazioni  siano fornite in piu' lingue, i caratteri
relativi  alle  diciture  in  lingua italiana debbono essere uguali o
superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.
  Restano  ferme  le  disposizioni  che  impongono  ulteriori  o piu'
specifici obblighi ai fini fiscali e metrologici.