Art. 3. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, la etichettatura dei prodotti alimentari comporta le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) il quantitativo netto; d) il termine minimo di conservazione; e) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; f) le istruzioni per l'uso; g) il luogo di origine o di provenienza; h) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea; i) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale. E' vietato il commercio dei prodotti alimentari che non riportino in lingua italiana le indicazioni di cui al precedente comma. Qualora le indicazioni siano fornite in piu' lingue, i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana debbono essere uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue. Restano ferme le disposizioni che impongono ulteriori o piu' specifici obblighi ai fini fiscali e metrologici.