Art. 4.

  La  denominazione  di  vendita  di  un  prodotto  alimentare  e  la
denominazione   prevista   dalle  disposizioni  che  disciplinano  il
prodotto  stesso  o,  in  mancanza,  il  nome  consacrato  da  usi  e
consuetudini,   o  una  descrizione  del  prodotto  accompagnato,  se
necessario,  da  informazioni  sulla  sua  utilizzazione,  in modo da
consentire  all'acquirente  di conoscerne la natura e di distinguerlo
dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.
  La  denominazione  di  vendita  non  puo'  essere  sostituita da un
marchio  di  fabbrica  o  di  commercio,  o  da  una denominazione di
fantasia.
  La  denominazione  di  vendita  comporta,  inoltre, una indicazione
relativa  allo  stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o
al  trattamento  specifico  da esso subito quando l'omissione di tale
indicazione possa creare confusione nell'acquirente.