Art. 4. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare e la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso o, in mancanza, il nome consacrato da usi e consuetudini, o una descrizione del prodotto accompagnato, se necessario, da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscerne la natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso. La denominazione di vendita non puo' essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio, o da una denominazione di fantasia. La denominazione di vendita comporta, inoltre, una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito quando l'omissione di tale indicazione possa creare confusione nell'acquirente.