Art. 5.

  Agli  effetti  del  presente  decreto  per  "ingrediente" s'intende
qualsiasi   sostanza,   compresi   gli   additivi,  utilizzata  nella
fabbricazione  o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora
presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
  L'elenco degli ingredienti e' costituito dall'enumerazione di tutti
gli   ingredienti   del   prodotto  alimentare,  in  ordine  di  peso
decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso e' preceduto da
un'indicazione appropriata contenente la parola "ingredienti".
  L'acqua  e  gli  ingredienti  volatili sono indicati nell'elenco in
funzione del loro peso nel prodotto finito.
  La  quantita'  di  acqua  aggiunta  come ingrediente in un prodotto
alimentare  e'  determinata  sottraendo  dalla  quantita'  totale del
prodotto finito la quantita' totale degli altri ingredienti adoperati
al  momento  della  loro  messa  in  opera. L'acqua aggiunta puo' non
essere indicata ove non superi, in peso, nel prodotto finito, il 5%.
  Qualora  trattasi  di ingredienti utilizzati in forma concentrata o
disidratata   e   ricostituiti   al   momento   della  fabbricazione,
l'indicazione  puo'  avvenire  nell'elenco in base al loro peso prima
della concentrazione o della disidratazione.
  Nel  caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo
essere  stati  ricostituiti,  gli ingredienti possono essere elencati
secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purche'
la  loro  elencazione  sia  accompagnata  da  un indicazione del tipo
"ingredienti  del  prodotto ricostituito" o "ingredienti del prodotto
pronto per il consumo".
  Nel  caso  di  miscuglio di frutta o ortaggi, in cui nessun tipo di
frutta  o  di  ortaggi  abbia una predominanza di peso rilevante, gli
ingredienti  possono  essere  elencati in un altro ordine, purche' la
loro  elencazione  sia  accompagnata  da  un'indicazione del tipo "in
proporzione variabile".
  Nel  caso  di  miscuglio  di  spezie  o di piante aromatiche in cui
nessuna  delle  componenti  abbia  una  predominanza  rilevante,  gli
ingredienti  possono  essere  elencati in un altro ordine, purche' la
loro  elencazione  sia  accompagnata  da  un'indicazione del tipo "in
proporzione variabile".
  Le  carni,  utilizzate  nella  preparazione  di  prodotti a base di
carne, devono essere indicate col nome della specie animale.