Art. 5. Agli effetti del presente decreto per "ingrediente" s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. L'elenco degli ingredienti e' costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso e' preceduto da un'indicazione appropriata contenente la parola "ingredienti". L'acqua e gli ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare e' determinata sottraendo dalla quantita' totale del prodotto finito la quantita' totale degli altri ingredienti adoperati al momento della loro messa in opera. L'acqua aggiunta puo' non essere indicata ove non superi, in peso, nel prodotto finito, il 5%. Qualora trattasi di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione puo' avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purche' la loro elencazione sia accompagnata da un indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" o "ingredienti del prodotto pronto per il consumo". Nel caso di miscuglio di frutta o ortaggi, in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da un'indicazione del tipo "in proporzione variabile". Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da un'indicazione del tipo "in proporzione variabile". Le carni, utilizzate nella preparazione di prodotti a base di carne, devono essere indicate col nome della specie animale.