Art. 6.

  Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico;
tuttavia:
    a)  gli  ingredienti  che  appartengono  ad  una  delle categorie
elencate  nell'allegato  1 del presente decreto e che rientrano nella
composizione   di   un  altro  prodotto  alimentare,  possono  essere
designati  con  il  solo  nome  di tale categoria; nei casi in cui il
prodotto  alimentare  sia costituito unicamente da una miscela di oli
ottenuti   da  semi  diversi  deve  essere  indicato  l'elenco  degli
ingredienti  solo  se ciascuno di essi sia impiegato in quantita' non
inferiore al 20%;
    b)  agli  ingredienti  che  appartengono  ad  una delle categorie
elencate  nell'allegato  2  del  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni  contenute  nei  decreti  ministeriali  emanati ai sensi
degli  articoli  5,  lettere  f)  e g), 10 e 22 della legge 30 aprile
1962, n. 283.
  Si  provvede con decreti ministeriali all'aggiornamento dell'elenco
di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.
  Per  l'indicazione  degli  aromi  contenuti nei prodotti alimentari
valgono le norme stabilite ai sensi degli articoli 5 e 22 della legge
30  aprile 1962, n. 283, e del regolamento di esecuzione adottato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
  Un ingrediente composto puo' figurare nell'elenco degli ingredienti
sotto  la  propria  denominazione  prevista  da  norme  specifiche  o
consacrata  dall'uso,  in  funzione del suo peso globale, purche' sia
immediatamente seguito dall'enumerazione dei propri componenti.
  La enumerazione di cui al precedente comma non e' obbligatoria:
    a)  se  l'ingrediente  composto  rappresenta  meno  del  25%  del
prodotto finito;
    b) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale l'elenco
degli ingredienti non e' richiesto da norme specifiche;
    c)  quando  si tratta di ingredienti i quali, durante il processo
di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente
composto  per  esservi  immessi  di  nuovo  in  un  quantitativo  non
superiore al tenore iniziale.
  Quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del  precedente  comma non si
applica  agli additivi, fatti salvi i casi indicati alle lettere b) e
c) del primo comma del successivo art. 7.
  L'indicazione dell'acqua non e' richiesta:
    a)   se  questa  e'  utilizzata  nel  processo  di  fabbricazione
unicamente  per consentire la ricostituzione nel suo stato di origine
di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;
    b)  nel  caso  del liquido di copertura che non viene normalmente
consumato;
    c)  per  l'aceto,  l'alcole,  le  acqueviti  e  le  altre bevande
alcoliche quando e' indicata la gradazione acetica o alcolica.