Art. 6. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia: a) gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato 1 del presente decreto e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria; nei casi in cui il prodotto alimentare sia costituito unicamente da una miscela di oli ottenuti da semi diversi deve essere indicato l'elenco degli ingredienti solo se ciascuno di essi sia impiegato in quantita' non inferiore al 20%; b) agli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato 2 del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettere f) e g), 10 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Si provvede con decreti ministeriali all'aggiornamento dell'elenco di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. Per l'indicazione degli aromi contenuti nei prodotti alimentari valgono le norme stabilite ai sensi degli articoli 5 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Un ingrediente composto puo' figurare nell'elenco degli ingredienti sotto la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso, in funzione del suo peso globale, purche' sia immediatamente seguito dall'enumerazione dei propri componenti. La enumerazione di cui al precedente comma non e' obbligatoria: a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito; b) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale l'elenco degli ingredienti non e' richiesto da norme specifiche; c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale. Quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma non si applica agli additivi, fatti salvi i casi indicati alle lettere b) e c) del primo comma del successivo art. 7. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta: a) se questa e' utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato di origine di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata; b) nel caso del liquido di copertura che non viene normalmente consumato; c) per l'aceto, l'alcole, le acqueviti e le altre bevande alcoliche quando e' indicata la gradazione acetica o alcolica.