Art. 7. Non sono considerati ingredienti: a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantita' non superiore al tenore iniziale; b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare e' dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o piu' ingredienti di detto prodotto, purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 5, lettera g) e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; c) i coadiuvanti tecnologici; d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso e' prescritto come rivelatore. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta: a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente; b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti; c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti diversi dalle sostanze del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione. In ogni caso l'indicazione del sale e' richiesta per i formaggi freschi o fusi e per il burro; d) nelle acque gassate quando dalla denominazione del prodotto si rilevi tale caratteristica; e) negli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non siano stati aggiunti altri ingredienti.