Art. 7.

  Non sono considerati ingredienti:
    a)  i  costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento
di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi
successivamente in quantita' non superiore al tenore iniziale;
    b)  gli  additivi,  la  cui  presenza  nel prodotto alimentare e'
dovuta  unicamente  al  fatto  che  erano  contenuti  in  uno  o piu'
ingredienti  di detto prodotto, purche' essi non svolgano piu' alcuna
funzione  nel  prodotto  finito, secondo quanto stabilito dai decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'art. 5, lettera g) e dell'art. 22
della legge 30 aprile 1962, n. 283;
    c) i coadiuvanti tecnologici;
    d)  le  sostanze  utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie,
come  solventi  o  supporti  per  gli  additivi  e per gli aromi e le
sostanze il cui uso e' prescritto come rivelatore.
  L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
    a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente;
    b)  negli  ortofrutticoli  freschi,  comprese  le patate, che non
siano   stati   sbucciati,   tagliati,   o  che  non  abbiano  subito
trattamenti;
    c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel
burro,  purche'  non  siano  stati aggiunti ingredienti diversi dalle
sostanze   del   latte,   dal  sale  o  dagli  enzimi  e  colture  di
microrganismi   necessari  alla  loro  fabbricazione.  In  ogni  caso
l'indicazione  del  sale e' richiesta per i formaggi freschi o fusi e
per il burro;
    d) nelle acque gassate quando dalla denominazione del prodotto si
rilevi tale caratteristica;
    e)  negli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un
solo  prodotto  di  base  e  purche'  non  siano stati aggiunti altri
ingredienti.