Art. 8. Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantita' minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale. Il precedente comma non si applica: a) nel caso di un'etichettatura destinata a caratterizzare un prodotto alimentare conformemente all'articolo 4, primo comma, e comunque quando si tratta di prodotti alimentari la cui specifica denominazione di vendita e' gia' regolata da norme vigenti che ne consentano l'uso solo se nel prodotto siano contenuti determinati ingredienti in quantita' prefissata; b) nel caso di ingredienti utilizzati esclusivamente in debole dose come aromatizzanti. La indicazione di cui al primo comma deve essere apposta in prossimita' immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione.