Art. 8.

  Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo,
onde  differenziarlo  da  altri della stessa specie, la presenza o il
limitato   tenore  di  uno  o  piu'  ingredienti  essenziali  per  le
caratteristiche   di   tale   prodotto,  o  se  la  denominazione  di
quest'ultimo  comporta  lo  stesso  effetto,  deve  essere  indicata,
secondo  i  casi,  la  quantita' minima o massima di utilizzazione di
tali ingredienti, espressa in percentuale.
  Il precedente comma non si applica:
    a)  nel  caso  di  un'etichettatura destinata a caratterizzare un
prodotto  alimentare  conformemente  all'articolo  4,  primo comma, e
comunque  quando  si  tratta  di prodotti alimentari la cui specifica
denominazione  di  vendita  e'  gia' regolata da norme vigenti che ne
consentano  l'uso  solo  se  nel prodotto siano contenuti determinati
ingredienti in quantita' prefissata;
    b)  nel  caso  di ingredienti utilizzati esclusivamente in debole
dose come aromatizzanti.
  La  indicazione  di  cui  al  primo  comma  deve  essere apposta in
prossimita'  immediata  della  denominazione  di vendita del prodotto
alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in
questione.