Art. 9. La quantita' netta dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unita' di volume per i prodotti liquidi e in unita' di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro, il centilitro, il millilitro e per gli altri il chilogrammo o il grammo. Nel caso di imballaggio preconfezionato, costituito da due o piu' preimballaggi individuali, contenenti la stessa quantita' dello stesso prodotto, l'indicazione della quantita' netta e' fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantita' netta di ciascuno di essi. Le indicazioni di cui al comma precedente non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali puo' essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e quando almeno una indicazione della quantita' netta contenuta in ciascun preimballaggio individuale puo' essere chiaramente vista dall'esterno. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu' preimballaggi individuali che non sono considerati unita' di vendita, l'indicazione della quantita' netta e' fornita menzionando la quantita' netta totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crackers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e i prodotti a base di zucchero, e' sufficiente l'indicazione della quantita' netta totale. Se un prodotto alimentare solido e' presentato immerso in un liquido di copertura deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto. Per liquido di copertura si intendono: l'acqua, l'acqua salata, le salamoie, l'aceto, le soluzioni acquose di zuccheri, i succhi di frutta e di ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi, anche se mescolati tra loro, purche' il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto. L'indicazione della quantita' netta non e' obbligatoria: a) per i prodotti soggetti a notevoli perdite di volume o massa, venduti al pezzo o pesati in presenza dell'acquirente, che debbono pero' recare rispettivamente l'indicazione "da vendersi a pezzo" o "da vendersi a peso"; b) per i prodotti la cui quantita' netta sia inferiore a 5 gr o 5 ml, salvo che per le spezie, le piante aromatiche, gli aromi e i lieviti; c) per i prodotti dolciari la cui quantita' netta non sia superiore a 30 grammi.