Art. 9.

  La  quantita'  netta  dei  prodotti alimentari preconfezionati deve
essere  espressa  in  unita'  di  volume  per i prodotti liquidi e in
unita'  di  massa  per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il
litro,  il centilitro, il millilitro e per gli altri il chilogrammo o
il grammo.
  Nel  caso  di imballaggio preconfezionato, costituito da due o piu'
preimballaggi  individuali,  contenenti  la  stessa  quantita'  dello
stesso  prodotto,  l'indicazione  della  quantita'  netta  e' fornita
menzionando  il  numero  totale  dei  preimballaggi  individuali e la
quantita' netta di ciascuno di essi.
  Le  indicazioni  di  cui  al comma precedente non sono obbligatorie
quando  il  numero  totale  dei preimballaggi individuali puo' essere
visto  chiaramente  e contato facilmente dall'esterno e quando almeno
una   indicazione   della   quantita'   netta  contenuta  in  ciascun
preimballaggio    individuale    puo'    essere   chiaramente   vista
dall'esterno.
  Nel  caso  di  imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu'
preimballaggi individuali che non sono considerati unita' di vendita,
l'indicazione   della  quantita'  netta  e'  fornita  menzionando  la
quantita'   netta  totale  ed  il  numero  totale  dei  preimballaggi
individuali.   Tuttavia,   per  i  prodotti  da  forno,  quali  fette
biscottate,  crackers,  biscotti,  prodotti  lievitati  monodose, e i
prodotti  a  base  di  zucchero,  e'  sufficiente l'indicazione della
quantita' netta totale.
  Se  un  prodotto  alimentare  solido  e'  presentato  immerso in un
liquido  di  copertura  deve  essere  indicato  anche  il  peso netto
sgocciolato del prodotto.
  Per  liquido di copertura si intendono: l'acqua, l'acqua salata, le
salamoie,  l'aceto,  le  soluzioni  acquose  di zuccheri, i succhi di
frutta  e  di  ortaggi  nei  casi delle conserve di frutta e ortaggi,
anche  se  mescolati  tra  loro,  purche'  il  liquido  sia  soltanto
accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione e non
sia pertanto decisivo per l'acquisto.
  L'indicazione della quantita' netta non e' obbligatoria:
    a)  per i prodotti soggetti a notevoli perdite di volume o massa,
venduti  al  pezzo  o pesati in presenza dell'acquirente, che debbono
pero'  recare  rispettivamente  l'indicazione "da vendersi a pezzo" o
"da vendersi a peso";
    b) per i prodotti la cui quantita' netta sia inferiore a 5 gr o 5
ml,  salvo  che  per  le  spezie, le piante aromatiche, gli aromi e i
lieviti;
    c)  per  i  prodotti  dolciari  la  cui  quantita'  netta non sia
superiore a 30 grammi.