Art. 2.

  Il  miele  puo'  essere  commercializzato  solo  se  conforme  alle
definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.
  Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:
    1)  tenore  apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero
invertito:
      miele di nettare non meno del 65 per cento;
      miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non
meno del 60 per cento;
    2) tenore d'acqua:
      non piu' del 21 per cento;
      miele  di  brughiera  (Calluna),  miele di trifoglio (Trifolium
sp.) e di corbezzolo (Arbutus) non piu' del 23 per cento;
    3) tenore apparente di saccarosio:
      non piu' del 5 per cento;
      miele  di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele
di  acacia,  di  lavanda  e di Banksia meinziesii non piu' del 10 per
cento;
    4) tenore di sostanze insolubili in acqua:
      non piu' dello 0,1 per cento;
      miele torchialo non piu' dello 0,5 per cento;
    5) tenore in sostanze minerali (ceneri):
      non piu' dello 0,6 per cento;
      miele  di  melata,  solo o in miscela con miele di nettare, non
piu' dell'1 per cento;
    6) acidita':
      non piu' di 40 milliequivalenti per kg;
    7)  indice  diastasico  e  tenore  di idrossimetilfurfurale (HMF)
determinati dopo il trattamento e miscela:
      a) indice diastasico (scala di Schade):
        a) non meno di 8;
        a")  miele  con  basso  tenore naturale di enzimi (ad esempio
miele  di  agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg, non meno
di 3;
      b) HMF non piu' di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui
alla precedente lettera a), a").
  Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con
caratteristiche  di  composizione  difformi  da  quelle  previste dal
presente  articolo  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa del
pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.