Art. 2. Il miele puo' essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge. Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti: 1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito: miele di nettare non meno del 65 per cento; miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento; 2) tenore d'acqua: non piu' del 21 per cento; miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio (Trifolium sp.) e di corbezzolo (Arbutus) non piu' del 23 per cento; 3) tenore apparente di saccarosio: non piu' del 5 per cento; miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di Banksia meinziesii non piu' del 10 per cento; 4) tenore di sostanze insolubili in acqua: non piu' dello 0,1 per cento; miele torchialo non piu' dello 0,5 per cento; 5) tenore in sostanze minerali (ceneri): non piu' dello 0,6 per cento; miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non piu' dell'1 per cento; 6) acidita': non piu' di 40 milliequivalenti per kg; 7) indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela: a) indice diastasico (scala di Schade): a) non meno di 8; a") miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg, non meno di 3; b) HMF non piu' di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), a"). Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.