(Convenzione)
CONVENZIONE  AGGIUNTIVA  TRA  IL  MINISTERO  DELLE  POSTE   E   DELLE
             TELECOMUNICAZIONI E LA RADIO-STAMPA S.P.A. 
 
  Vista la convenzione 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni  e  la  Radiostampa  S.p.a.  approvata  con
decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818; 
  Premesso che: 
    la  Radiostampa  S.p.a.  ha  in  concessione  sino  al  1992   lo
espletamento dei servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
ad uso pubblico; 
    le norme tecniche limitative fissate nella concessione rilasciata
alla Radiostampa S.p.a. non consentono di  sopperire  alle  crescenti
esigenze degli organi di stampa  sempre  piu'  interessati  ai  nuovi
servizi di telematica; 
    la limitazione di attivita' e quindi di utenza  non  consente  di
espletare in regime di economicita'  i  servizi  concessi  anche  per
effetto della forte spinta inflattiva sui costi di gestione; 
    perdurando   una   siffatta   situazione   di    squilibrio    ne
deriverebbero, inevitabilmente, riflessi negativi per lo  svolgimento
dei servizi in essere,  con  conseguente  disagio  per  l'utenza  del
settore; 
    i servizi telegrafici e radiotelegrafici per la  stampa  in  atto
gestiti  dalla  Radiostampa  S.p.a.,  possono  essere  svolti   dalla
Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni  o,  a  norma
delle  rispettive  convenzioni,  dalle  concessionarie  nazionali  di
pubblici servizi di  telecomunicazioni,  con  gli  altri  servizi  di
tecnica e prestazioni piu'  attuali  gia'  offerti  da  questi  enti,
giovandosi inoltre dei benefici che ai fini della economicita'  della
loro gestione possono derivare dalle economie di  scala  conseguibili
dalle grandi organizzazioni; 
    il  personale  della   Radiostampa   S.p.a.   sara'   reimpiegato
nell'ambito delle concessionarie a partecipazione statale; 
    non vi sara'  soluzione  di  continuita'  nello  svolgimento  dei
servizi durante il trasferimento degli stessi; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  tra  il
Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  (Amministrazione
delle poste e  delle  telecomunicazioni)  in  persona  del  direttore
generale dott. Ugo Monaco,  all'uopo  delegato  dal  Ministero  delle
poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. con  sede  in
Roma, rappresentata dal presidente, dott. Gianni Granzotto, in  forza
dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 12 luglio
1982, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
                           Articolo unico 
 
  L'art. 26 della convenzione stipulata in data 13 settembre 1977 tra
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e  la  Radiostampa
S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del  Presidente  della
Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818, viene sostituito dal seguente: 
  Art. 26 - Durata della concessione. - La concessione ha durata sino
al 31 dicembre 1982. 
 
  Roma, addi' 21 ottobre 1982 
 
 
                                      Per l'Amministrazione 
                              Il direttore generale: dott. Ugo MONACO 
 
          Per la societa' 
Il presidente: dott. Gianni GRANZOTTO