(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
                           Equo indennizzo 

 
    

 
  Nei confronti  del  personale  dipendente  dal  Servizio  sanitario
nazionale si applicano  per  quanto  concerne  l'equo  indennizzo  le
disposizioni stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3, e successive integrazioni e modificazioni. 
  Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo  le  seguenti
modalita': 
    a) per la determinazione dell'equo  indennizzo  si  considera  la
classe iniziale di stipendio del livello di  appartenenza  maggiorata
dell'80%; 
    b)  la   misura   dell'equo   indennizzo   per   le   menomazioni
dell'integrita' fisica iscritte alla prima categoria della tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e' pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio  determinato  a
norma del precedente punto a); 
    c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento  in
ogni  caso  al  trattamento  economico  corrispondente   al   livello
retributivo  di  appartenenza  del  dipendente   al   momento   della
presentazione della domanda; 
    d)  per  le  domande  presentate  anteriormente  alla   data   di
inquadramento  dei  nuovi  livelli   retributivi,   la   liquidazione
dell'equo indennizzo viene effettuata con riferimento al  trattamento
economico attribuito in sede di inquadramento; 
    e) restano ferme le  percentuali  di  riduzione  stabilite  dalle
vigenti norme per le menomazioni dell'integrita' fisica  inferiori  a
quelle di prima categoria. 
  L'amministrazione ha  diritto  di  dedurre  dall'importo  dell'equo
indennizzo, e  fino  a  concorrenza  del  medesimo,  eventuali  somme
percepite  allo  stesso  titolo  dal  dipendente   per   effetto   di
assicurazione obbligatoria o facoltativa i  cui  contributi  o  premi
siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa. 
  Nel caso che per effetto di tali assicurazioni  l'indennizzo  venga
liquidato al dipendente sotto  la  forma  di  rendita  vitalizia,  il
relativo  recupero  avverra'  capitalizzando  la  rendita  stessa  in
relazione all'eta' dell'interessato.