Art. 12. Equo indennizzo Nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le disposizioni stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le seguenti modalita': a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio del livello di appartenenza maggiorata dell'80%; b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrita' fisica iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del precedente punto a); c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico corrispondente al livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda; d) per le domande presentate anteriormente alla data di inquadramento dei nuovi livelli retributivi, la liquidazione dell'equo indennizzo viene effettuata con riferimento al trattamento economico attribuito in sede di inquadramento; e) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrita' fisica inferiori a quelle di prima categoria. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverra' capitalizzando la rendita stessa in relazione all'eta' dell'interessato.