(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
         Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica 

 
    

 
  Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente  inidoneo  in
via  permanente  allo  svolgimento  delle   mansioni   attribuitegli,
l'amministrazione non potra' procedere alla dispensa dal servizio per
motivi di  salute  prima  ai  aver  esperito  ogni  utile  tentativo,
compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori,  per
recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle  proprie
della  qualifica  rivestita,   appartenenti   allo   stesso   livello
funzionale retributivo. 
  A tali fini il dipendente puo' essere applicato alle nuove funzioni
anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del
posto  lasciato  disponibile  fino  al   riassorbimento   del   posto
sopranumerario.