(Accordo-art. 14)
                              Art. 14. 
                              Mobilita' 

 
    

 
  L'istituto della  mobilita'  e'  da  intendere  come  utilizzazione
temporanea o definitiva del personale in presidio o servizio  ubicato
in localita' diversa da quella di  provenienza,  nel  rispetto  delle
attribuzioni  spettanti  alle  singole   posizioni   funzionali.   Di
conseguenza,   non   rientra   nella   disciplina   della   mobilita'
l'utilizzazione del personale nell'ambito  dello  stesso  servizio  o
presidio o stabilimento, per la quale  fattispecie  vige  il  normale
potere di organizzazione dell'amministrazione.