Art. 14. Mobilita' L'istituto della mobilita' e' da intendere come utilizzazione temporanea o definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella di provenienza, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni funzionali. Di conseguenza, non rientra nella disciplina della mobilita' l'utilizzazione del personale nell'ambito dello stesso servizio o presidio o stabilimento, per la quale fattispecie vige il normale potere di organizzazione dell'amministrazione.